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Sez. L, Sentenza n. 16960 del 11/11/2003 (Rv. 568079 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA | Rinvio d'ufficio dell'udienza - Obbligo della comunicazione - Sussistenza - Fondamento - Modalità.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568079-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI IN CORSO DI CAUSA

Nelle controversie svolgentisi innanzi al giudice del lavoro, l'obbligo, ai sensi degli artt. 82 disp. att. cod. proc. civ. e 168 c.p.c., di comunicare alle parti il rinvio d'ufficio dell'udienza sussiste tanto in caso di differimento dell'udienza di comparizione che dell'udienza di istruzione, in entrambi i casi effettuando la comunicazione nelle forme previste dall'art. 136 c.p.c., dovendosi escludere che sia sufficiente l'avviso di rinvio affisso nei locali della cancelleria, con annotazione sul ruolo di udienza e sul fascicolo d'ufficio, modalità che non assicurano che le parti abbiano effettiva conoscenza del rinvio effettuato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)