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Sez. L - , Sentenza n. 30425 del 21/11/2019 (Rv. 655872 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Giudizio promosso ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 - Domanda di riconoscimento di punteggio superiore a quello attribuito per ragioni discriminatorie - Obbligo di integrazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Incremento delle posizioni a concorso - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655872-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

Nell'ambito di un giudizio ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, promosso da un lavoratore che invochi l'attribuzione di un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente ricevuto, per ragioni discriminatorie, in una procedura selettiva, sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti sulla cui posizione in graduatoria l'accoglimento della domanda è suscettibile di incidere; né la necessaria partecipazione al giudizio di questi ultimi può escludersi in ragione dell'astratta possibilità di incremento del numero delle posizioni economiche messe a concorso, dovendo aversi riguardo alla procedura selettiva concretamente indetta dal datore di lavoro, sulla base di scelte correlate alle proprie esigenze organizzative e a vincoli di spesa e di bilancio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)