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Sez. L - , Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018 (Rv. 651690 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE | Contestazioni sulla legittimità della procedura - Obbligo di integrazione del contraddittorio con gli altri partecipanti - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651690-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE

In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2050, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 25, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/05/1999 num. 124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)