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Sez. 3 - , Sentenza n. 2292 del 25/10/2019 Cc. (dep. 22/01/2020) Rv. 278577 - 01

REATO - IN GENERE | Materia penale secondo la CEDU - Nozione - Materia penale secondo il diritto interno - Completa sovrapponibilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278577-01

REATO - IN GENERE

La nozione di materia penale, secondo le norme della Convenzione EDU nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo e, in particolare, in applicazione dei criteri c.d. Engel, non è sovrapponibile - o può esserlo solo parzialmente - con quella propria del diritto interno, con la conseguenza che, laddove non vi sia coincidenza, il giudice deve interpretare il diritto interno in senso convenzionalmente conforme mediante l'applicazione delle sole garanzie convenzionali, le quali costituiscono una soglia minima di tutela comune in funzione sussidiaria rispetto a quelle assicurate dalle Costituzioni nazionali, mentre, nel caso in cui vi sia coincidenza, sono applicabili sia le garanzie convenzionali, sia quelle costituzionali, in ipotesi più ampie. (In applicazione del principio espresso, la Corte ha affermato che la confisca urbanistica, rientrando nella materia penale secondo il giudizio della Corte EDU, deve rispettare, per essere disposta, i principi di cui agli artt. 6 (processo equo) e 7 (principio di legalità in materia penale e suoi corollari) nonché il principio di protezione della proprietà di cui all'articolo 1 del Prot. n. 1 CEDU).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)