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Sez. 2, Sentenza n. 988 del 28/01/2000 (Rv. 533269 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Ammissibilità - Condizioni - Illiceità dell'accordo simulatorio - "Presumptio de presunto" - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità della relativa disciplina anche ai pagamenti - Sussistenza - Fattispecie relativa alla prova della simulazione di una quietanza di pagamento asseritamente intesa a consentire al destinatario il conseguimento di un mutuo agevolato.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533269-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI

Poiché, a norma dell'art. 2726 cod. civ., la disciplina in tema di ammissibilità della prova testimoniale dettata per i contratti è applicabile anche ai pagamenti, per il combinato disposto degli art. 1417 e 2729 cod. civ. la prova per testimoni e la prova presuntiva in ordine alla simulazione di una quietanza di pagamento sono ammissibili solo qualora la domanda sia diretta a far valere l'illiceità dell'accordo simulatorio; non è tuttavia corretto accertare l'esistenza dell'accordo simulatorio in ordine ad una quietanza sulla base di una presunzione (nella specie, dichiarazione stragiudiziale e preprocessuale del legale di una delle parti relativamente alla persistenza di un residuo debito) e, in virtù di tale presunzione ritenuta prova ammissibile per la assunta illiceità dell'accordo, fondare, attraverso una non consentita "presumptio de presumpto", altra presunzione in ordine all'illiceità dell'accordo medesimo (nella specie, deducendosi che la quietanza simulata era intesa a favorire l'acquirente nel conseguimento di un mutuo agevolato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)