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Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 (Rv. 564509 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Pattuizione di celare una parte del canone di locazione - Rapporti tra le parti - Prova testimoniale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564509-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE

Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto, la prova per testimoni della pattuizione di celare una parte del canone di un contratto di locazione non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 cod. civ. né contrasta col divieto posto dall'art. 2722 cod. civ., in quanto una tale pattuizione non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, sicché la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può a tale stregua risultare anche da deposizioni testimoniali o presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)