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Sez. 6, Sentenza n. 29508 del 30/06/2026 Ud. (dep. 04/08/2026) Rv. 290396-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Violazione degli obblighi ex art. 570-bis cod. pen. - Efficacia del provvedimento del giudice civile al momento dell’inadempimento - Necessità - Successiva declaratoria di nullità del titolo per vizio processuale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290396-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

Ai fini dell'integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 570-bis cod. pen., deve aversi riguardo all'efficacia del provvedimento del giudice civile nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, sicché la successiva declaratoria di nullità del titolo, per un vizio esclusivamente processuale, non incide sulla configurabilità del reato già perfezionato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore di un figlio minore, disposto con provvedimento successivamente dichiarato nullo per omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma confermato all'esito della sua riassunzione).

Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)