Sez. 6, Sentenza n. 26184 del 21/05/2025 Ud. (dep. 17/07/2025) Rv. 288178-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Violazione degli obblighi ex art. 570-bis cod. pen. in caso di separazione - Sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario - Rilevanza della sua efficacia retroattiva ai fini della configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI
In tema di delitti contro la famiglia, è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, previsto dall'art. 570-bis cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest'ultima diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità ha effetto "ex tunc", posto che essa non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, "medio tempore" verificatasi.
Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 128, Cod. Civ. art. 1147, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)