Sez. L, Sentenza n. 6305 del 17/07/1987 (Rv. 454583 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAI IN GENERE - CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI E CATEGORIE DEGLI OPERAI - DIFFERENZE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - OPERAI IN GENERE - CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI E CATEGORIE DEGLI OPERAI - DIFFERENZE - CRITERI.*
In tema di qualifica spettante al lavoratore subordinato (art. 2103 cod. civ.), il criterio differenziatore della categoria degli impiegati da quella degli operai - nella quale ultima rientra anche quella (negoziale) degli intermedi (od equiparati) i cui compiti, pur essendo più elevati di quelli propri degli operai, non sono però così generalizzati da giustificare l'inquadramento nella categoria impiegatizia - non sta nel carattere manuale od intellettuale della prestazione, ma è dato dalla qualità della collaborazione con l'imprenditore, che è meramente esecutiva, quando è fornita dagli operai o dagli intermedi, mentre è sostitutiva od integrativa, con un certo grado di autonomia e discrezionalità, quando proviene dagli impiegati. (V 126/86, mass n 443777).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)