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Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016 (Rv. 641700 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Manifestazione documentale della volontà negoziale - Necessità - Carenza - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641700-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2014

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)