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Sez. 3, Sentenza n. 15197 del 24/11/2000 (Rv. 542141 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Manifestazione documentale della volontà negoziale - Necessità.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542141-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A. anche "iure privatorum" attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Pertanto, ove fa difetto sia una manifestazione della volontà dell'Ente pubblico, proveniente dall'organo al quale dalla legge è attribuita la legale rappresentanza dell'Ente stesso, previe le eventuali delibere di altri organi, nonché la forma scritta "ad substantiam", non si è in presenza di un contratto, ancorché invalidamente concluso, ma ad un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico mancando in radice quell'accordo tra le parti, presupposto dall'art. 1321 cod. civ. anche per il costituirsi di un contratto invalido e non opponibile ai terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)