Sez. 1, Sentenza n. 7736 del 07/06/2001 (Rv. 547321 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE | Fideiussione prestata dall'amministratore - Inefficacia nei confronti della società - Presupposti - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ATTI ECCEDENTI I LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE
L'inefficacia, nei confronti di una società di capitali, della fideiussione prestata dal suo amministratore postula l'accertamento della estraneità della garanzia all'oggetto sociale della fideiubente e, inoltre, in caso di risposta affermativa, l'accertamento della insussistenza della buona fede del creditore, ai fini dell'applicazione dell'art. 2384 - bis cod. civ. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C., a fronte di una sentenza di merito che aveva negato l'estraneità all'oggetto sociale della fideiussione e - con ulteriore, subordinato ed ipotetico passaggio argomentativo - l'opponibilità al terzo dei limiti statutari all'agire dell'amministratore -, ha dichiarato inammissibile la censura, per difetto di interesse processualmente tutelato, rivolta a colpire soltanto la seconda e subordinata ragione di decisione, lasciando immune da doglianze la prima statuizione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2384 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)