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Sez. 2, Sentenza n. 2803 del 22/11/1967 (Rv. 330369 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - COSTRUZIONE DELL'INTERO EDIFICIO SUL FONDO VICINO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330369-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - OCCUPAZIONE DI PORZIONI DI FONDO ATTIGUO - LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA - COSTRUZIONE DELL'INTERO EDIFICIO SUL FONDO VICINO - INAPPLICABILITA.*

L'art. 938 cod.civ. regola il caso di chi nella costruzione di un edificio occupi soltanto per una parte di questo una porzione del fondo attiguo. La norma, pertanto, non trova applicazione quando l'intero edificio poggi sull'attiguo fondo, anche se non lo occupi per intero.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)