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Sez. 2, Sentenza n. 763 del 16/03/1974 (Rv. 368615 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - CRITERI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1974-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368615-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - CRITERI DISTINTIVI.*

L'ipotesi prevista dall'art 938 cod civ configura una fattispecie del tutto diversa da quella contemplata dall'art 936 cod civ, che, nel disciplinare le opere fatte da un terzo con materiali propri sul suolo altrui si riferisce al caso in cui le costruzioni realizzate presentino rispetto al suolo su cui insistono una propria autonomia, dal lato strutturale ed economico, in guisa da potere essere astrattamente idonee, per la loro capacita di utilizzazione, ad apportare un effettivo incremento di valore al suolo a cui accedono e, quindi, un concreto vantaggio economico al proprietario del suolo che intenda ritenerle. Cio a differenza dell'ipotesi contemplata nel successivo art 938, in cui lo sconfinamento, postulando che solo una parte e non anche l'intera costruzione sia stata realizzata sul suolo altrui, esclude - almeno di regola - che cio possa verificarsi, avuto riguardo ai diversi risultati che, sul piano giuridico ed economico, possono derivare per il proprietario del suolo, specie se lo sconfinamento avvenga per una lieve profondita rispetto alla linea di confine tra i due fondi. (V 523'68, mass n 331601; 2803'67, mass n 330369).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)