Sez. 1, Sentenza n. 16072 del 18/08/2004 (Rv. 575806 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Cooperativa di produzione e lavoro - Attività lavorativa dei soci - Carattere subordinato o parasubordinato - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
Ai fini della configurazione del rapporto tra una cooperativa di produzione e lavoro ed il socio d'opera, lo scopo mutualistico di assicurare ai singoli soci una continuità di lavoro e più favorevoli condizioni di guadagno e la previsione di remunerazioni predeterminate a favore dei soci lavoratori, non consentono di individuare gli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro dipendente, né di effettuare una equiparazione della peculiare disciplina associativa a tale rapporto. (Nella specie, la S.C., inquadrato il rapporto in questione come esclusivamente associativo, non ha ritenuto assimilabile la esclusione abusiva del socio al licenziamento illegittimo, né ha ritenuto applicabile, in via analogica, l'art. 18 della legge n. 300/1970).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)