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Sez. L, Ordinanza n. 9112 del 03/05/2005 (Rv. 581882 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Società cooperativa - Delibera di esclusione del socio lavoratore - Impugnazione - Rapporto di pregiudizialità necessaria con la controversia relativa al licenziamento - Insussistenza - Provvedimento di sospensione del giudizio sul licenziamento - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581882-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO

Il permanere della qualità di socio in capo al socio lavoratore di una cooperativa non costituisce presupposto essenziale del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, instaurato tra il socio e la cooperativa stessa, ben potendo proseguire, dopo l'esclusione del socio dalla compagine sociale, la sua collaborazione autonoma o il rapporto di lavoro subordinato da lui instaurato con la cooperativa; ne consegue che, nella controversia relativa al licenziamento del socio lavoratore, va annullato, ove impugnato con regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione della causa motivato con la pendenza dell'impugnazione della delibera di esclusione, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità necessaria fra le due controversie.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)