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Sez. 3, Sentenza n. 1310 del 07/02/1987 (Rv. 450786 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - IN GENERE - VERBALE D'UDIENZA - EFFICACIA PROBATORIA - CONTRASTO TRA QUANTO ACCERTATO CON IL VERBALE D'UDIENZA E QUANTO ENUNCIATO NELLA PARTE NARRATIVA DELLA SENTENZA - PREVALENZA DEL VERBALE - QUERELA DI FALSO AVVERSO LA SENTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDISPENSABILITÀ DELLA QUERELA AVVERSO IL VERBALE.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450786-01

PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALI DI CAUSA - IN GENERE - VERBALE D'UDIENZA - EFFICACIA PROBATORIA - CONTRASTO TRA QUANTO ACCERTATO CON IL VERBALE D'UDIENZA E QUANTO ENUNCIATO NELLA PARTE NARRATIVA DELLA SENTENZA - PREVALENZA DEL VERBALE - QUERELA DI FALSO AVVERSO LA SENTENZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INDISPENSABILITÀ DELLA QUERELA AVVERSO IL VERBALE.*

La narrativa dello svolgimento della vicenda processuale (art. 132 n. 4 cod. proc. civ. ed art. 118, primo comma disp. Att. Cod. proc. civ.) quale incombente propedeutico alla esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, non assolve ad una funzione di documentazione (e tanto meno di rappresentazione destinata ai fini di pubblica fede nel senso indicato dall'art. 2700 cod. civ.) della pregressa attività svolta dal giudice, o dagli organi ausiliari o dalle parti intervenute nel processo, che resta affidata all'attività documentatrice del cancelliere (art. 57 cod. proc. civ.) ed in particolare al processo verbale d'udienza. Pertanto nel contrasto tra quanto accertato con il verbale d'udienza e quanto enunciato nella parte narrativa della sentenza, assume - sul piano della pubblica fede - valore di piena prova solo il detto verbale, senza che a tal fine sia necessaria la querela di falso avverso la sentenza, che va soltanto sottoposta ai normali mezzi d'impugnazione per errore in procedendo od in iudicando. Detta querela avverso il processo verbale è invece indispensabile per sostenere la non veridicità dei fatti in esso attestati, siano stati essi ricordati o meno, come realtà storica, nella motivazione della sentenza. (V 1639/84, mass n 433714).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)