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Sez. 1, Sentenza n. 9696 del 11/09/1999 (Rv. 529865 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Art. 343, secondo comma cod.proc.civ. previgente - Deposito dell'atto alla prima udienza - Dichiarazione di deposito risultante dal verbale d'udienza - Mancanza dell'atto - Prova della tempestività dell'appello - Sussistenza - Acquisizione di copia o ricostruzione dell'atto mancante - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529865-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 343, primo comma cod.proc.civ., nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 51 della legge n. 353 del 1990, l'appello incidentale doveva essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata in cancelleria o depositata e scambiata nella prima udienza davanti al consigliere istruttore; pertanto (con riferimento a fattispecie antecedente l'entrata in vigore della novella) è tempestivo l'appello incidentale allorquando si dia atto nel verbale della prima udienza che è stata deposita comparsa di risposta con appello incidentale quand'anche al momento della deliberazione della sentenza detta comparsa non risulti agli atti; infatti, poiché il processo verbale d'udienza è atto pubblico, il medesimo, in assenza di contestazioni sulla sua forma e contenuto, fa piena prova del deposito della comparsa con appello incidentale con quanto ne consegue in punto di tempestività del gravame, mentre alla mancanza materiale dell'atto può ovviarsi mediante l'acquisizione delle copie della comparsa inserite nel fascicolo d'ufficio o in quelli delle altre parti costituite o attraverso il procedimento di ricostruzione dell'atto mancante in applicazione analogica delle disposizioni del codice di procedura penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 112, Cod. Proc. Pen. art. 113, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 40, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 40, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 41, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)