Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 27/03/1987 (Rv. 452108 - 01)
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 706 DEL 1975 - CONTESTAZIONE PERSONALE DELLA INFRAZIONE - NOZIONE - CONDIZIONE.*
CACCIA - SANZIONI PER VIOLAZIONI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 706 DEL 1975 - CONTESTAZIONE PERSONALE DELLA INFRAZIONE - NOZIONE - CONDIZIONE.*
Al fine della legittimità dell'irrogazione di sanzione pecuniaria amministrativa, nella disciplina fissata dalla legge 24 dicembre 1975 n. 706, la contestazione personale dell'infrazione (nella specie, per violazione delle norme sulla caccia), quale atto idoneo a dispensare dall'Obbligo della notificazione dei suoi estremi entro novanta giorni dall'accertamento, non può avvenire in Forma meramente orale, ma richiede la stesura di processo verbale e la consegna di copia di esso all'interessato. (V 115/85, mass n 438313; (Conf 3532/84, mass n 435534).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1975 num. 706 art. 5, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6, Legge 27/12/1977 num. 968 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)