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Sez. 1, Ordinanza n. 41731 del 15/11/2005 Cc. (dep. 22/11/2005) Rv. 232892 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime differenziato - Proroga - Controllo del provvedimento - Parametri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232892-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di proroga del regime carcerario differenziato previsto dall'art.41-bis dell'Ordinamento penitenziario, è legittimo il provvedimento che protrae l'applicazione del regime considerando la persistenza della pericolosità del prevenuto raggiunto, mentre era già in carcere, da un'ulteriore misura cautelare per traffico internazionale di stupefacenti, atteso che l'essere il provvedimento cautelare risalente a tre anni prima del decreto di proroga non esclude di per sè il pericolo di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata se tale pericolo, nel provvedimento ministeriale, è adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)