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Sez. 1, Sentenza n. 36302 del 21/09/2005 Cc. (dep. 06/10/2005) Rv. 232114 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regima differenziato - Provvedimento di proroga - Controllo del Tribunale di sorveglianza - Parametri di valutazione.
Stato
decisa il 2005-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232114-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento giudiziario, con riferimento all'applicazione del regime differenziato di trattamento di cui all'art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, il controllo circa la legittimità del provvedimento di proroga ministeriale deve avere ad oggetto la giustificazione fornita in relazione al pericolo in atto per l'ordine pubblico che è integrato dal collegamento stesso del detenuto con un'associazione criminale attualmente operativa, in relazione al quale non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo. (In motivazione si è specificato che è consentito desumere la persistenza del vincolo malavitoso anche da fatti pregressi e fondare la persistenza del pericolo su un giudizio prognostico sulla futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)