Sez. 2, Sentenza n. 889 del 22/03/1972 (Rv. 357122 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE DELL'INVALIDO - SUSSISTENZA DELLA NORMALE CAPACITA DI GUADAGNO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE DELL'INVALIDO - SUSSISTENZA DELLA NORMALE CAPACITA DI GUADAGNO - CONDIZIONI.*
La circostanza che il lavoratore invalido abbia continuato a prestare servizio presso lo stesso imprenditore puo costituire indice presuntivo che egli sia ancora in possesso della capacita di procurarsi un guadagno superiore al limite fissato dalla legge solo quando non vi sia stato mutamento di mansioni il mantenimento in servizio non sia dovuto a ragioni occasionali o eccezionali, e, infine, la protrazione dell'attivita non si sia rivelata usurante per le residue energie del lavoratore. (Conf 1473'70, mass n 347311).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)