Sez. 2, Sentenza n. 1473 del 15/09/1970 (Rv. 347311 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE - VALORE PRESUNTIVO - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE - VALORE PRESUNTIVO - LIMITI.*
Ai fini della capacita di guadagno, di cui all'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, il protrarsi dell'occupazione non puo costituire indice presuntivo che l'assicurato e ancora in possesso della capacita di procurarsi un reddito superiore al limite fissato dalla legge per la pensionabilita, qualora la concreta occupazione ed il correlativo profitto siano dovuti a circostanze eccezionali e contingenti, quale lo sfruttamento anormale delle residue energie del lavoratore. (Conf 1472'68 mass n 333129).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)