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Sez. 2, Sentenza n. 1473 del 15/09/1970 (Rv. 347311 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE - VALORE PRESUNTIVO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347311-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PROTRAZIONE DELL'OCCUPAZIONE - VALORE PRESUNTIVO - LIMITI.*

Ai fini della capacita di guadagno, di cui all'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, il protrarsi dell'occupazione non puo costituire indice presuntivo che l'assicurato e ancora in possesso della capacita di procurarsi un reddito superiore al limite fissato dalla legge per la pensionabilita, qualora la concreta occupazione ed il correlativo profitto siano dovuti a circostanze eccezionali e contingenti, quale lo sfruttamento anormale delle residue energie del lavoratore. (Conf 1472'68 mass n 333129).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)