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Sez. 2, Sentenza n. 1277 del 05/05/1971 (Rv. 351451 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - SPECIFICAZIONE LIMITATA AD ALCUNE QUESTIONI SEPARATE ED INDIPENDENTI DALLE ALTRE - IMPUGNAZIONE DELLE ALTRE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351451-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - SPECIFICAZIONE LIMITATA AD ALCUNE QUESTIONI SEPARATE ED INDIPENDENTI DALLE ALTRE - IMPUGNAZIONE DELLE ALTRE - ESCLUSIONE.*

Se dalla impugnazione di uno specifico punto della sentenza di primo grado ben puo il giudice d'appello arguire l'impugnazione di quelle parti della sentenza stessa a cui i motivi genericamente si richiamano questo criterio e inapplicabile quando, trattandosi di questioni separate e indipendenti, colui che impugna pur facendo generico richiamo a tutte le questioni disattese dal primo giudice, limita le sue specifiche censure ad alcune di esse. (nella specie, la Corte ha ritenuto che una argomentazione introdotta in Forma di preterizione, 'a prescindere, ecc', ma in se compiuta, andava censurata espressamente in appello se si voleva evitare il formarsi del giudicato sul punto). (V 2266'70, mass n 348442).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)