Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 28/04/1976 (Rv. 380253 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - GIURAMENTO - PRESTAZIONE IN SENSO SFAVOREVOLE AL CREDITORE - ESTENSIBILITA AL DEBITORE SOLIDALE - PRESUPPOSTI - GIURAMENTO DECISORIO SULLA NOTIZIA DELL'ESTINZIONE DEL DEBITO - CONSEGUENZE - ESTENSIBILITA AL COOBBLIGATO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - GIURAMENTO - PRESTAZIONE IN SENSO SFAVOREVOLE AL CREDITORE - ESTENSIBILITA AL DEBITORE SOLIDALE - PRESUPPOSTI - GIURAMENTO DECISORIO SULLA NOTIZIA DELL'ESTINZIONE DEL DEBITO - CONSEGUENZE - ESTENSIBILITA AL COOBBLIGATO - ESCLUSIONE.*
L'estensibilita al debitore solidale degli effetti del giuramento prestato dal coobbligato in senso sfavorevole al creditore, prevista dall'art 1305 cod civ, presuppone, oltre che il giuramento non sia stato deferito ad entrambi i condebitori congiuntamente convenuti nello stesso giudizio (in tal caso, infatti, l'autonomia e scindibilita dei singoli rapporti fa si che ciascuno rimane regolato dall'esito del singolo giuramento), anche che il giuramento medesimo verta sul debito o su circostanze oggettive inerenti alla sua Estinzione. Ne consegue che il giuramento decisorio prestato dagli eredi di un condebitore solidale, ex art 2960 secondo comma cod civ, sulla notizia dell'Estinzione del debito per il quale sia stata eccepita la prescrizione presuntiva, non avendo per contenuto l'obbligazione nella sua oggettivita, ma una posizione soggettiva del giurante, non puo in alcun caso giovare all'altro coobbligato; a maggior ragione quando quest'ultimo, sostenendo in causa la sua totale estraneita al rapporto controverso e, quindi, l'inesistenza di un'obbligazione a suo carico, si sia precluso la possibilita di avvalersi della prescrizione presuntiva, a norma dell'art 2959 cod civ. (V 649/69, mass n 338900; (V 2786/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1305, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)