Sez. 2, Sentenza n. 649 del 27/02/1969 (Rv. 338900 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - CONSEGUENZE.*
Ove il creditore agisca contemporaneamente contro tutti i suoi debitori solidali o contro alcuni di essi, si ha un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le cause rimangono distinte l'una dall'altra donde la possibilita che la sentenza che definisce tale processo contenga pronunce contrastanti. Cosi, qualora il creditore abbia deferito, sulla circostanza dell'avvenuta Estinzione del credito, giuramento decisorio a tutti i condebitori in solido, il giudice dovra necessariamente ritenere pienamente provato il fatto rispetto a chi abbia giurato e mandarlo in conformita assolto, mentre non potra non accogliere la domanda nei confronti degli altri litisconsorti che si siano rifiutati di prestare il giuramento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1305, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)