Sez. L, Sentenza n. 10829 del 05/05/2010 (Rv. 613507 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CALABRIA - PERSONALE | Personale dipendente della Regione Calabria - Esercizio di fatto di mansioni superiori - Effetti - Inquadramento nella superiore qualifica - Esclusione - Previsione contenuta in disposizioni legislative regionali - Abrogazione - Fondamento.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - CALABRIA - PERSONALE
Lo svolgimento di fatto di mansioni più elevate rispetto a quelle della qualifica di appartenenza da parte dei dipendenti della Regione Calabria non ha effetto ai fini dell'inquadramento nella superiore qualifica, dovendosi ritenere abrogate le disposizioni legislative regionali (art. 72 della legge regionale n. 9 del 1975 e art. 1 della legge reg. n. 14 del 1991) che consentono il consolidamento delle mansioni più elevate, ai sensi degli artt. 9, primo comma, e 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente confluito nell'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001) e dell'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 (poi confluito nell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), che hanno elevato a principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost. il divieto di avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori.
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1953 num. 62 art. 9, Legge 10/02/1953 num. 62 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 28/03/1975 num. 9 art. 72, Legge Reg. Calabria 03/09/1991 num. 14 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)