Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 11/11/1969 (Rv. 343917 - 01)
VENDITA - IN GENERE - APPALTO.*
VENDITA - IN GENERE - APPALTO.*
Il contratto di vendita si differenzia da quello di appalto per il diverso oggetto, consistente per il primo in un'obbligazione di dare e per il secondo in un'obbligazione di fare (sia pure comprensiva di un dare) con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio dell'appaltatore. Cioe, si ha vendita o appalto, a seconda che nell'intenzione dei contraenti, sia dato rilievo maggiore al trasferimento di un bene o al processo produttivo (elaborazione della materia ai fini del compimento di un'opera). (V 3849-69, massima n 337298 2376-68, massima n 334723 2383-68 massima n 334566 2888-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)