Sez. 3, Sentenza n. 83 del 12/01/1972 (Rv. 355782 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA - EQUIVALENZA DEGLI ELEMENTI DELL'UNO E DELL'ALTRO RAPPORTO - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DIFFERENZE CON LA VENDITA - EQUIVALENZA DEGLI ELEMENTI DELL'UNO E DELL'ALTRO RAPPORTO - QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO.*
Si ha appalto e non vendita quando l'attivita lavorativa, diretta alla produzione della cosa, oggetto del contratto, sia del tutto prevalente rispetto alla produzione della materia occorrente da parte del costruttore, di guisa che la somministrazione della materia stessa rappresenti un semplice mezzo per attuare la prestazione di lavoro diretta alla realizzazione dell'opera che costituisce lo scopo del contratto; tanto piu se la cosa e professionalmente prodotta dal costruttore indipendentemente dall'esistenza di uno specifico ordinativo in relazione alle presumibili richieste del mercato. Nel caso in cui il rapporto non sia suscettibile di essere senz'altro inquadrato in uno o nell'altro degli indicati tipi di contratto, avendo in parte i caratteri dell'uno o dell'altro, potra essere eventualmente qualificato quale contratto muto di vendita e di appalto con applicazione, in base al criterio nella prevalenza della regolamentazione giuridica propria dell'uno o dell'altro tipo di negozio. (V 3676'69; mass n 343917, 3849'68; mass n 337298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)