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Sez. 3, Sentenza n. 6198 del 21/12/1994 Ud. (dep. 30/05/1995) Rv. 202530 - 01

Edilizia - In genere | Legge n. 493 del 1993 - Disposizioni procedurali particolari per il rilascio delle concessioni edilizie - Abrogazione dell'istituto del silenzio - Rifiuto in materia di concessioni edilizie in sanatoria - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202530-01

Edilizia - In genere

Non è condivisibile la tesi secondo cui, per effetto delle normative introdotte prima con il D.L. 7 giugno 1993, n. 180 e con il D.L. 6 agosto 1993, n. 280, (non convertiti) e poi con il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, (convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha fatto salvi gli effetti anche dei decreti non convertiti), sia stato abrogato non solo l'istituto del silenzio-assenso, ma anche quello del silenzio-rifiuto in materia di concessioni edilizie in sanatoria. Invero la norma dell'art. 4 della legge n. 493 del 1993, dettando disposizioni procedurali particolari per il rilascio delle concessioni edilizie, appare incompatibile con quella di cui all'art. 8 legge 25 marzo 1982, n. 94 che istituiva il silenzio-assenso nella stessa materia; ma non è oggettivamente incompatibile con la norma di cui all'art. 13 legge 28 febbraio 1985, n.47, che - al comma secondo - istituisce il silenzio-rifiuto per le domande di concessione in sanatoria per cui il sindaco non si sia pronunciato entro sessanta giorni: quest'ultima è norma che riguarda materia speciale (concessione in sanatoria) rispetto a quella disciplinata dal citato art. 4 legge n. 493 del 1993 (concessione edilizia in genere), sicché da una parte non può ritenersi abrogata secondo il criterio dell'incompatibilità di cui all'art. 15 preleggi al codice civile, dall'altra deroga alla norma generale, secondo il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen..

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1982 num. 94 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/1993 num. 398 art. 4 CORTE COST., Legge 04/12/1993 num. 493 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)