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Sez. 3, Sentenza n. 17954 del 26/02/2008 Ud. (dep. 06/05/2008) Rv. 240234 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Sanatoria edilizia - Termine di sessanta giorni - Ipotesi di silenzio rifiuto - Modifiche normative in tema di procedimento amministrativo - Abrogazione delle ipotesi di silenzio rifiuto - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240234-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di sanatoria edilizia, anche a seguito della entrata in vigore dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") che, nei procedimenti ad istanza di parte, impone la comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria determina il formarsi il silenzio - rifiuto dell'Amministrazione in base al disposto dell'art. 36, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (disciplina analoga a quella prevista dall'abrogato art. 13, comma secondo, della L. 28 febbraio 1985, n. 47), cui consegue il venir meno dell'obbligo per il giudice penale di disporre la sospensione del procedimento.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/02/2005 num. 15, Legge 11/02/2005 num. 15 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)