Sez. 1, Sentenza n. 8958 del 04/05/1987 Ud. (dep. 10/08/1987) Rv. 176523 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI - MOMENTO INIZIALE E FINALE DELLA PERMANENZA.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI - MOMENTO INIZIALE E FINALE DELLA PERMANENZA.*
In tema di associazione per delinquere il numero minimo di persone (almeno tre) può raggiungersi anche per successiva adesione di altri ad un vincolo originario tra due sole persone. In tal caso da un lato il delitto è configurabile soltanto dal momento in cui il vincolo si è esteso al numero minimo di correi; dall'altro la permanenza del reato cessa dall'istante in cui per qualsiasi ragione (morte, recesso e simili) il numero dei partecipanti alla associazione sia inferiore a quello richiesto dalla legge. (V mass n 156491; (V mass n 115071; (Conf mass n 118595 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)