Sez. 1, Sentenza n. 11619 del 08/07/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156491 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PUNIBILITÀ - ESTREMI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PUNIBILITÀ - ESTREMI.*
Ai fini della punibilità degli appartenenti ad una associazione per delinquere non è necessario che tutti i membri concorrano alla esecuzione di ogni singolo delitto, ideato e accertato, ed agiscano nello stesso luogo, ma è necessario che l'associazione rimanga sempre formata da un minimo di tre persone e che ciascuno, qualunque siano il ruolo scelto o stabilito o il momento della aggregazione, sia consapevole di far parte di tale sodalizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)