Sez. 1, Sentenza n. 5370 del 15/10/1979 (Rv. 401954 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI DEI CONDUTTORI - TUTELA EX ARTT 52, 53, 54, 55 E 56 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DEGLI INTERESSATI - INDENNITA PER I FRUTTI PENDENTI - DOMANDA - LEGITTIMAZIONE DEI PROPRIETARI - SUSSISTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - DIRITTI DEI CONDUTTORI - TUTELA EX ARTT 52, 53, 54, 55 E 56 DELLA LEGGE N 2359 DEL 1865 - MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DEGLI INTERESSATI - INDENNITA PER I FRUTTI PENDENTI - DOMANDA - LEGITTIMAZIONE DEI PROPRIETARI - SUSSISTENZA.*
L'art 72 della legge n 2359 del 1865 rinvia, ai fini della Determinazione e delle modalita di liquidazione dell'indennita per l'occupazione biennale agli artt 24 e seguenti della legge e, quindi, anche all'art 27, il quale stabilisce che i conduttori sono fatti indenni dagli stessi proprietari o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli artt 52, 53, 54, 55 e 56. Ne consegue che ove gli affittuari del fondo non esercitino questa seconda facolta, legittimati a chiedere l'indennita per i frutti pendenti sono i proprietari, in applicazione del criterio dell'onnicomprensivita dell'indennita di occupazione o di espropriazione, salvo l'Obbligo del proprietario di corrispondere agli affittuari la parte della indennita ad essi corrisposta per i frutti non percepiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1638, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)