Sez. 4, Sentenza n. 3811 del 25/11/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163861 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - PRESCRIZIONE - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - REATO ESTINTO PER AMNISTIA - SOPRAVVENIENZA DELLA PRESCRIZIONE - INCIDENZA SUGLI EFFETTI CIVILI - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE PENALE DELLA IMPUGNAZIONE DI PROVVEDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - IN GENERE - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - PRESCRIZIONE - ART. 12 LEGGE 3 AGOSTO 1978 N. 405 - REATO ESTINTO PER AMNISTIA - SOPRAVVENIENZA DELLA PRESCRIZIONE - INCIDENZA SUGLI EFFETTI CIVILI - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE PENALE DELLA IMPUGNAZIONE DI PROVVEDERE SUGLI INTERESSI CIVILI - SUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui il reato sia estinto per amnistia, la prescrizione - intervenuta successivamente - non incide sugli effetti civili. Gli effetti, oggetto della previsione dell'art. 183, terzo comma cod. pen., sono infatti solo quelli penali, suscettibili di essere travolti da una causa estintiva del reato. Estraneo a questa previsione è l'Obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno, derivati dall'illecito, regolato dall'art. 185 cod. pen.. detta obbligazione, in base agli artt. 198 cod. pen. e 2947 cod. civ., in nessun caso è travolta dalla Estinzione del reato. Ne consegue che il giudice penale dell'impugnazione è tenuto, in applicazione dell'art. 12 legge 3 agosto 1978 n. 405, a pronunciarsi sul gravame ai soli effetti delle Disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. (V mass nn 148258 e 144631; (Conf mass n 150645).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 198 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)