Sez. 5, Sentenza n. 870 del 12/03/1981 Cc. (dep. 02/04/1981) Rv. 148258 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - CAUSA SUCCESSIVA - PRESCRIZIONE - CAPI DELLA SENTENZA CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - OPERATIVITA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - CONCORSO DI CAUSE ESTINTIVE - CAUSA SUCCESSIVA - PRESCRIZIONE - CAPI DELLA SENTENZA CONCERNENTI GLI INTERESSI CIVILI - OPERATIVITA.*
Se intervengono in tempi diversi due cause estintive del reato, deve trovare applicazione il disposto del terzo comma dell'art 183 cod pen, il quale dispone che, in tal caso, la causa antecedente estingue il reato e quella successiva fa cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente, senza che possa distinguersi, al riguardo, tra effetti penali ed effetti civili. Pertanto, dichiarato estinto il reato per amnistia, la prescrizione, successivamente intervenuta, opera agli effetti dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)