Sez. 6, Sentenza n. 31240 del 15/07/2026 Ud. (dep. 13/08/2026) Rv. 290467-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Delitto di truffa aggravata ex art. 61, comma primo, n. 9), cod. pen. - Delitto di peculato – Elemento distintivo – Artifizi e raggiri - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa, aggravato dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, non può essere individuato nell'esistenza di artifizi e raggiri che abbiano indotto la vittima a trasferire il possesso del bene al soggetto agente, configurandosi il delitto contro il patrimonio nel solo caso in cui essi hanno costituito la causa esclusiva dell'acquisizione del possesso e quello contro la pubblica amministrazione nel caso in cui abbiano concorso all'acquisizione di esso, innestandosi sulla concreta spendita della funzione e dei poteri autoritativi del pubblico agente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto la configurabilità del delitto di truffa aggravata a fronte della condotta di un ufficiale giudiziario che, nel corso di procedure di pignoramento, aveva ottenuto dagli esecutati somme di denaro, prospettando falsamente piani di rientro concordati con i creditori e facendo leva sulla qualifica rivestita e sull'ordine di pagamento contenuto negli atti notificati).
Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)