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Sez. U, Sentenza n. 34036 del 29/05/2025 Ud. (dep. 16/10/2025) Rv. 288731-03

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione - Differenze - Rapporto tra possesso e artifizi e raggiri - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288731-03

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 9, cod. pen., va individuato nel modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o della cosa costituente l'oggetto materiale del reato, che, nel primo caso, presuppone la disponibilità, materiale o giuridica, per ragione dell'ufficio o del servizio, del bene da parte dell'agente prima dell'impossessamento, mentre, nel secondo caso, deve estrinsecarsi in artifizi e raggiri che inducono la vittima a trasferire al reo il possesso del bene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato con riferimento alla condotta di un addetto alla gestione e alla vendita di prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, il quale, dopo aver liquidato buoni fruttiferi postali dei clienti, aveva appostato il ricavato sui conti degli stessi e se ne era poi appropriato prelevando direttamente le somme da tali rapporti mediante l'uso delle credenziali di cui era dotato per ragioni di servizio).

Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)