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Sez. 5, Sentenza n. 8640 del 15/04/2011 (Rv. 617531 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Omessa dichiarazione da parte della Commissione tributaria del giudicato interno - Rilevabilità di ufficio da parte della Cassazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617531-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel procedimento del contenzioso tributario, regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono applicabili, purché non incompatibili con le norme del citato decreto, le disposizioni del processo civile ed i principi generali di esso, tra cui quello della preclusione derivante dal giudizio interno, con la conseguenza che, ove la Commissione tributaria centrale abbia omesso di dichiarare l'avvenuta formazione del giudicato nei precedenti gradi, questo, anche d'ufficio, deve essere rilevato nel giudizio di cassazione avverso detta pronunzia.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)