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Sez. 1, Sentenza n. 4286 del 17/05/1990 (Rv. 467234 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PRECLUSIONE DERIVANTE DA GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1990-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467234-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PRECLUSIONE DERIVANTE DA GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*

Nel procedimento del contenzioso tributario, regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sono applicabili, purché non incompatibili con le norme del citato decreto e con quelle disciplinanti le singole imposte, le Disposizioni generali del processo civile ed i principi generali di esso, tra cui quella della preclusione derivante dal giudizio interno, con la conseguenza che, ove la commissione tributaria centrale abbia omesso di dichiarare l'avvenuta formazione del giudicato nei precedenti gradi, questo, anche d'ufficio, deve essere rilevato, nel giudizio di Cassazione avverso detta pronunzia, con la relativa preclusione impeditiva della ulteriore prosecuzione del giudizio. (Conf 3610/88, mass n 458902, sulla prima parte; (Conf 3541/84, mass n 435547, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)