Sez. 3, Sentenza n. 14306 del 07/07/2005 (Rv. 582688 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Ammissibilità - Limiti - Funzione suppletiva - Esclusione - Fattispecie in materia di riscatto agrario.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La consulenza tecnica non può essere ammessa dal giudice allorquando è sollecitata da una delle parti al solo scopo di colmare le carenze delle proprie istanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'azione di riscatto agrario per carenza della prova in ordine alla circostanza, puramente di fatto e non implicante apprezzamenti tecnici, che gli attori non avevano venduto "nel biennio precedente fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 20/05/1965 num. 590 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)