Sez. 3, Sentenza n. 4993 del 11/03/2004 (Rv. 571001 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Funzioni - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La consulenza tecnica non รจ solo strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti, senza peraltro costituire mezzo sostitutivo dell'"onus probandi" gravante su di esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in un incidente stradale, essendo incontroverso che il trasportato era stato sbalzato fuori dal veicolo, aveva ritenuto accertati dalla consulenza il mancato allaccio della cintura di sicurezza e l'incidenza eziologia di tale omissione sull'evento dannoso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)