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Sez. T, Sentenza n. 34382 del 24/12/2024 (Rv. 673218-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio - Limiti - "Ius superveniens" - Applicabilità. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - In genere. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673218-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

L'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto e, pertanto, viene

meno quando quella disciplina è stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens".

Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)