Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1995 del 04/02/2015 (Rv. 634291 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio - Limiti - "Ius superveniens" - Applicabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
L'efficacia vincolante della sentenza di cassazione con rinvio presuppone il permanere della disciplina normativa in base alla quale è stato enunciato il principio di diritto, e pertanto viene meno allorché quella disciplina sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita per effetto di "ius superveniens". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che, nella determinazione delle conseguenze economiche della nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro, si era limitata a verificare l'"aliunde perceptum", senza procedere alla determinazione dell'indennità risarcitoria in base ai criteri di cui alla sopravvenuta legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 6 CORTE COST., Legge 04/12/2010 num. 183 art. 32 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)