Sez. 1, Sentenza n. 5211 del 29/11/1989 (Rv. 464391 - 01)
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - SOCIETÀ NON QUOTATE IN BORSA - INDENNIZZI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - SOCIETÀ NON QUOTATE IN BORSA - INDENNIZZI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di nazionalizzazione di azienda elettrica di società non quotata in borsa, il principio, secondo cui l'indennizzo va determinato alla stregua del bilancio, senza ricorrere ad altri elementi, ancorché documentali, non osta al coordinamento ed alla valutazione delle poste di detto bilancio, al di là delle enunciazioni o denominazioni adottate, e, pertanto, al fine della individuazione dell'effettiva consistenza di un credito verso terzi, non preclude il riferimento al complesso dei dati risultanti dal bilancio medesimo. (V 2733/82, mass n 420599).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 191, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)