Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 03/05/1982 (Rv. 420599 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - SOCIETÀ NON QUOTATE IN BORSA - INDENNIZZI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - SOCIETÀ NON QUOTATE IN BORSA - INDENNIZZI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di nazionalizzazione di impresa elettrica, il principio secondo cui la Determinazione degli indennizzi va operata, per le società non quotate in borsa, alla stregua del bilancio redatto secondo il modello allegato alla legge 4 marzo 1958 n. 191; senza che possa farsi ricorso ad altri elementi ancorché documentali, non solo non preclude una valutazione delle poste di bilancio diversa dalla loro denominazione (se tale diversità risulti dall'esame del bilancio nel suo complesso), ma, nell'ipotesi di cui all'art. 5 n. 3 deve essere coordinato con l'esigenza di verificare l'effettivo compimento delle operazioni o il prodursi dei risultati economici indicati, ciò che comporta necessariamente un penetrante controllo dei dati del bilancio medesimo e rende legittimo, per le poste dubbie, l'esame dei documenti allegati (comprese le relazioni degli amministratori e dei sindaci, che ne costituiscono il necessario completamento), lo svolgimento di indagini comparativistiche fra bilanci di esercizi diversi e anche il ricorso alle ammissioni della parte in ordine alla consistenza e deducibilità delle poste contestate. (Conf 4021/79, mass n 400504).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 191, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)