Sez. 1, Sentenza n. 3276 del 09/04/1996 (Rv. 496876 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Nullità per recettività originaria del segno - Nozione.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
Sussiste la nullità del marchio per recettività (originaria) del segno, qualora il messaggio espresso da quest'ultimo vada oltre la sua funzione legittima, che è quella di identificare correttamente uno specifico prodotto da offrire al mercato, ed assegni invece al prodotto che pretende di identificare un contenuto merceologico inesistente, capace di determinare una scelta distorta da parte del consumatore. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. in base al suddetto principio, aveva dichiarato la nullità del marchio Cotonelle in quanto considerato idoneo a trarre in inganno il consumatore inducendolo a ritenere l'esistenza, nel relativo prodotto, della componente cotone, di fatto insussistente avendo il prodotto stesso natura cartacea).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 41, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 12, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)