Sez. 1, Sentenza n. 6080 del 26/03/2004 (Rv. 571575 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Segni insuscettibili di costituire oggetto di registrazione - Carattere decettivo del segno - Termine di riferimento - Individuazione del consumatore medio - Criteri - Fattispecie.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
Ai fini della decettività del marchio (art. 18, comma 1, lett. e, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480), è necessario accertare se il marchio sia di natura tale da trarre in inganno, inducendoli in errore, i consumatori interessati, dovendo, a questo riguardo, fare riferimento, non già ad una ristretta cerchia elitaria né ad un modello di consumatore del tutto sprovveduto e marginale, bensì alle capacità critiche del consumatore medio (secondo una tipologia culturale astratta e non statistica), che si identifica nel destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del settore merceologico di appartenenza. (Sulla base del principio di cui in massima, in una controversia concernente il marchio "Parmacotto", la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, la quale, nell'escludere il carattere ingannevole del marchio, respinta la richiesta di affidare ad una c.t.u. l'espletamento di un'indagine demoscopica tesa ad accertare e ricostruire l'atteggiamento della maggioranza dei consumatori, aveva individuato il consumatore medio nel destinatario in grado di conoscere le qualità distintive essenziali del prosciutto crudo, quindi anche di quello di Parma, e di sapere che prosciutto crudo e prosciutto cotto sono due prodotti con caratteristiche organolettiche e merceologiche diverse, senza lasciarsi ingannare dall'uso del toponimo per individuare la qualità del prodotto).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)