Sez. 1 - , Ordinanza n. 15038 del 08/06/2018 (Rv. 649124 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, d. lgs. n. 267 del 2000 - Accertamento - Estensione delle garanzie previste dall'ordinamento per la sanzione penale - Esclusione - Natura non sanzionatoria della misura - Fondamento.
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che "hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali" prevista dall'art. 143, comma 11, del d. lgs. n. 267 del 2000, non impone la verifica della commissione di un illecito penale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, né l'adozione, nel corso del relativo procedimento, delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali. Non si tratta, infatti, di una misura sanzionatoria secondo i principi elaborati dalla Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, disposta all'esito di un procedimento che si svolge nel pieno contraddittorio delle parti, che tutela l'interesse costituzionalmente protetto al ripristino delle condizioni di legalità ed imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, incidendo sul diritto fondamentale all'elettorato passivo solo in modo spazialmente e temporalmente limitato, all'esclusivo fine di ristabilire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni, indispensabile per il corretto funzionamento dei compiti demandati all'ente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)