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Sez. 1 - , Ordinanza n. 23445 del 27/07/2022 (Rv. 665364 - 02)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Estensione delle garanzie previste dall'ordinamento per
Stato
decisa il 2022-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665364-02

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE

le sanzioni penali - Esclusione - Natura non sanzionatoria della misura - Conseguenze - Atto introduttivo - Individuazione degli amministratori - “Per relationem” - Sufficienza.

In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, essendo una misura non sanzionatoria, ma interdittiva di carattere preventivo, non impone l'adozione delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali ed il relativo procedimento viene introdotto mediante l'atto di trasmissione ministeriale che, rappresentando una deroga alle regole ordinarie, non deve rispettare i contenuti di cui all'art. 125 c.p.c. e non può ritenersi affetto da nullità se, anziché indicare nominativamente gli amministratori coinvolti, li individui "per relationem", mediante rinvio ad altri atti amministrativi.

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)